giovedì 12 aprile 2012

Contributi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratori deceduti o gravemente invalidi


REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile, n. 1 Regolamento di attuazione per interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, ai sensi della Legge regionale n. 11 del 26 febbraio 2010, pubblicata sul BURC n. 3 del 16 febbraio 2010 (S.S. n. 4 del 26 febbraio 2010) e della Legge regionale n. 45 del 20/ 12/2011 (integrazione).

La Regione Calabria riconosce un contributo «una Tantum» non tassabile, a titolo di assistenza sociale, a favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro e a favore di coloro i quali hanno riportato, a causa di incidenti sul posto di lavoro, una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%.

Tale contributo viene concesso per eventi verificatesi sul luogo di lavoro:
a) in Calabria
b) al di fuori del territorio calabrese, ma relativi a lavoratori residenti in Calabria;

Per incidenti sul luogo di lavoro si intende, ai fini del presente regolamento, anche l’incidente, verificatosi durante il percorso compiuto dal lavoratore o dalla lavoratrice per raggiungere dalla propria abitazione il posto di lavoro e viceversa.
Il contributo è da considerarsi aggiuntivo rispetto ad altri indennizzi o emolumenti derivanti da altri obblighi in esecuzione di leggi nazionali, assicurativi o previdenziali.

Sono esclusi i familiari delle lavoratrici e dei lavoratori in regime di diritto pubblico deceduti o rimasti invalidi per causa di servizio per eventi verificatesi entro il 6 dicembre 2011 data dell’entrata in vigore dell’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214.
Restano, in qualsiasi caso, esclusi i familiari dei lavoratori in regime di diritto pubblico deceduti o rimasti invalidi, appartenenti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorsa pubblico.

Il contributo è escluso nel caso di prestazioni da parte di altre Regioni per il medesimo evento e per le medesime finalità. La gestione del Fondo regionale di cui all’art. 2 della L.R. n. 11/2010 è affidata al Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Volontariato».

Per informazioni rivolgersi a Daniela Marchese.

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