Contratti non richiesti, stretta dell’Autorità energia
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas si muove contro i contratti non richiesti. Ci saranno una “lista nera” dei venditori con il maggior numero di contratti non richiesti, obblighi di verifica a carico dei venditori per i contratti siglati porta a porta o al telefono, nuovi sistemi di monitoraggio, misure di prevenzione e di ripristino a tutela dei clienti. Quella dei contratti non richiesti è uno dei principali problemi che affligge il mercato dell’energia elettrica e del gas.
Spiega l’Autorità che fra le novità di maggior rilievo, adottate dopo un processo di consultazione che ha coinvolti rappresentanti degli operatori e dei consumatori, c’è l’introduzione di precisi obblighi di verifica per tutti i contratti siglati porta a porta o al telefono: le società di vendita dovranno telefonare al cliente o inviargli un’apposita lettera per acquisire la conferma dell’effettiva volontà di aderire all’offerta. Con questa procedura, in sostanza, saranno i venditori a dover “provare” l’assenso al contratto.
Una delle novità introdotte dal provvedimento è l’istituzione di una “lista nera” dei venditori con il più elevato numero di contratti non richiesti, che verrà pubblicata sul sito internet dell’Autorità: misura, spiega l’Aeeg, “all’insegna di un’operazione di trasparenza nell’interesse degli stessi venditori” e della loro reputazione.
Sarà inoltre costruito un elenco delle società che adotteranno procedure semplificate definite dall’Autorità a vantaggio dei consumatori, per garantire la certezza di rientro dai contratti non richiesti. Ci sarà così la possibilità di tornare al precedente venditore in modo automatico e senza alcun costo, attraverso una specifica “procedura di ripristino”, con la quale si prevede che nel periodo di fornitura relativo al contratto non voluto, venga applicato il prezzo di tutela, scontato della quota di remunerazione dell’attività del venditore.
Arrivano inoltre norme più stringenti per i venditori porta a porta: nel cartellino identificativo dovrà essere indicato il nome e il numero di codice insieme al numero verde della società titolare dell’offerta proposta. In ogni caso sarà vietato dare ai clienti numeri diversi da quelli della società rappresentate.
fonte: Autorità per l'energia elettrica e gas
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