Se avete pagamenti in corso con Equitalia, sappiate che da qualche mese a questa parte è possibile rateizzare i pagamenti spettanti al fisco in maniera un pò più semplice rispetto al passato usufruendo di un prolungamento fino a sei anni della scadenza delle rate, eventualmente anche con piani di ammortamento a importi crescenti, che possano alleviare la propria situazione economica nel breve termine.
Stabilito ciò, e ricordato come, per gli importi fino a 20 mila euro (contro gli ex 5 mila euro) il contribuente non sia più tenuto a presentare alcun documento giustificativo, cerchiamo di capire in che modo rapportarsi con l’agente per le riscossioni, e risolvere in tal modo i propri problemi con l’Erario.
Scopriremo pertanto in che modo è possibile domandare la rateazione del debito, e in che modo procedere alla sospensione della riscossione.
Ricordiamo altresì che il sito internet ufficiale dell’Agente per la riscossione, all’indirizzo www.gruppoequitalia.it, è a disposizione per maggiori informazioni.
Come funziona la rateazione
Equitalia, su richiesta scritta del contribuente, può dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 6 anni nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In ogni caso, l’importo minimo di ogni rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
Dal 1 marzo 2012, inoltre, Equitalia ha innalzato da 5 mila euro a 20 mila euro la soglia di importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza che sia necessario allegare alcuna documentazione comprovante la propria situazione di difficoltà economica.
Ma come procedere per ottenere la rateazione? E’ la stessa Equitalia a dircelo:
“Per importi fino a 20 mila euro il numero massimo di rate è 48, fermo restando che l’importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro. Nel caso, invece, di richiesta di più rate, occorre presentare la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica” – si legge nelle guide dell’istituto.
“Per debiti oltre 20 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’Agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente” – aggiunte ancora equitalia.
Non è questa l’unica novità in materia di dilazione dei pagamenti. Equitalia rende infatti noto che:
- è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
- l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
- il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive;
- anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.
La domanda di rateazione dovrà essere inoltrata mediante raccomandata, o a mano, presso gli sportelli dell’Agente per la riscossione territorialmente competente.
La sospensione della riscossione
Equitalia accoglie altresì la richiesta di sospensione amministrativa e giudiziale del pagamento contenuto nella cartella o nell’avviso.
La sospensione amministrativa deve essere disposta dall’ente creditore d’ufficio o su richiesta del contribuente, nell’attesa che l’ente si pronuncia sulla domanda disgravio o che l’autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L’esecuzione forzata sarà comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione dell’accertamento esecutivo. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di pericolo “fondato” per la riscossione.
E la sospensione giudiziale? Equitalia, nel proprio sito web, ci dice che la stessa deve essere “disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso. In base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), l’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa”.
Grazie alla direttiva Equitalia del 6 maggio 2010, n. 10, è possibile chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione se il contribuente ha già pagato prima della formazione del ruolo o dell’avviso, se la ocmmissione tributaria ha accolto il ricorso o si è ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale.
La richiesta è effettuabile dietro semplice comunicazione allo sportello del modello di autodichiarazione.
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