Lo stop al contante fa rotta su pensioni, stipendi e
compensi pubblici. La data spartiacque è stata lo scorso primo luglio, quando è
scattato l'obbligo di pagamento da parte della Pa (centrale e locale) tramite
strumenti elettronici bancari o postali se le somme sono superiori a mille
euro. Fino al 30 settembre, però, ci sarà una fase cuscinetto che consentirà
delle vie d'uscita per incassare gli importi in assenza di conti corrente o
altri canali che assicurino la tracciabilità dei flussi. Questo periodo transitorio
ha il compito di rendere più agevole il passaggio da un sistema a un altro fin
quando non potrà più essere utilizzato il contante.
L'adeguamento
In questo arco temporale (previsto dall'articolo 3, comma
4-bis, del Dl 16/2012), se i pensionati non indicano un conto di pagamento su
cui accreditare le rate della pensione (conto corrente bancario, postale o un
libretto postale), l'Inps deve continuare a disporre i pagamenti mensili. Le
somme non saranno però a disposizione del pensionato/lavoratore in quanto
affluiranno su un conto di servizio transitorio e infruttifero di interessi,
senza oneri per il beneficiario. In pratica le rate della pensione o degli
altri emolumenti risulteranno “congelate” nell'attesa che il
pensionato/lavoratore effettui la sua scelta. Una volta che il pensionato avrà
effettuato la scelta, le somme temporaneamente “congelate” saranno sbloccate
affluendo dal conto transitorio allo strumento di pagamento indicato (conto
corrente bancario, postale).
Le opzioni
Fino al 30 settembre, anche se il pensionato non risulterà
ancora titolare di un conto corrente o di altro strumento idoneo ad assicurare
la tracciabilità della pensione, potrà comunque ottenere il pagamento delle
somme spettanti tramite un assegno di traenza. Si tratta di una particolare
forma di assegno solitamente emesso nei casi in cui un'azienda o un ente
pubblico deve effettuare un rimborso di denaro nei confronti di un soggetto di
cui non conosce le coordinate bancarie. L'assegno così emesso è non
trasferibile e riporta una specifica data prefissata e inderogabile che una
volta trascorsa non consente più l'incasso del titolo.
Dal 1° ottobre in poi
Una volta terminata la fase transitoria, cioè passato il 30
settembre senza che il pensionato o il lavoratore della Pa abbiano indicato lo
strumento per ricevere l'accredito della somma (pensione/stipendio), le somme
temporaneamente depositate sul conto transitorio torneranno nella piena
disponibilità dell'Inps. Questo non significa che il lavoratore o il pensionato
hanno perso il diritto a percepire i ratei di pensione o di stipendio. Infatti,
una volta comunicati gli estremi del conto corrente bancario o postale si
avvierà nuovamente l'iter per ottenere il pagamento delle somme rimaste
temporaneamente congelate. L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti (delineato
dall'articolo 12 del decreto salva-Italia di dicembre) ha dato luogo a notevoli
perplessità in relazione ai costi che le fasce più deboli avrebbero dovuto
sopportare per l'apertura.
Il ruolo dell'Isee
Il conto base, chiamato conto base di tipo A, è
completamente gratuito (compreso il bollo) solo per chi ha un reddito Isee non
superiore a 7.500 euro. L'Isee è un indicatore di reddito che viene calcolato
sommando tutti i redditi della famiglia e poi rapportandoli al numero dei
componenti e ad altri parametri in modo da ottenere l'indice della “ricchezza”
del nucleo famigliare. Lo stesso prodotto (conto) è offerto a tutti con il
pagamento di un canone onnicomprensivo, oltre all'imposta di bollo se la
giacenza media supera i 5mila euro. I pensionati che ricevono l'accredito di un
assegno mensile fino a 1.500 euro possono alternativamente: accedere a un conto
base più semplificato a costi zero (oltre al bollo per le giacenze medie
superiori a 5mila euro); oppure al conto A, con un canone semplificato o con il
pagamento delle operazioni aggiuntive.
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